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§ 1. Similmente ha termine la tutela se i fanciulli vengono arrogati deportati, se il pupillo sia posto in servitù dal patrono come ingrato, o sia preso dai nemici. § 2. Ma se il tutore è dato per testamento fino al verificarsi di una certa condizione, giustamente consegue che, verificandosi questa condizione, cesserà di essere tutore. § 3. Similmente finisce la tutela per la morte dei pupilli del tutore. § 4. Per quella diminuzione di capo, in causa della quale si perde la libertà o la cittadinanza, ogni tutela perisce. Verificandosi la minima diminuzione di capo del tutore, come nel caso che egli avesse dato se stesso in adozione, cessa soltanto la tutela legittima, mentre sussistono le altre. Ma la diminuzione di capo del fanciullo o della fanciulla, benché sia la minima, fa cessare ogni tutela. § 5. Inoltre coloro che per testamento furono nominati tutori fino ad un certo tempo, finito questo, depongono la tutela. § 6. Cessano poi di esser tutori coloro i quali o sono rimossi dalla tutela perché parvero sospetti, o vengono dispensati per giusta cagione e depongono la carica dell’amministrazione della tutela, secondo ciò che in appresso diremo.