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TIT. 13 Delle Tutele – Passiamo ora ad un’altra divisione delle persone; imperocché di quelle persone che non sono sotto potestà, parte sono sotto tutela, o sotto curatela, parte sono tenute come da un diritto neutro. Occupiamoci dunque di quelle che sono sotto tutela o sotto curatela; cosi pertanto ci avvieremo a conoscere le altre che sono tenute, come dicemmo, da un diritto neutro. E dapprima consideriamo la posizione di coloro che sono sotto tutela. § 1. È dunque la tutela (come definì Servio) il diritto e la potestà accordata e permessa dal diritto civile ad una persona libera per difendere colui che non si può difendere da sé a ragione dell’età. § 2. Tutori sono poi coloro che hanno quel diritto e quella potestà, e dalla loro missione ricevettero il nome. Pertanto si chiamano tutori quasi tui-tores e defensores; come altrettanto si dicono aeditui quelli cui è affidata la custodia di templi [aedes). § 3. È permesso agli ascendenti di assegnare per testamento i tutori ai figli impuberi che hanno in loro potestà. E questo procede nello stesso modo per i figli e per le figlie. Tuttavia ai nipoti ed alle nipoti possono essere dati tutori per testamento solamente quando dopo la morte dell’ascendente non fossero per cadere sotto la potestà del loro padre. Pertanto, se al tempo della tua morte tuo figlio è sotto la tua potestà, i nipoti che tu possa avere da lui non potranno per testamento tuo avere tutori, quantunque siano ora in tua potestà; e ciò s’intende, perché, morto te, saranno per ricadere nella potestà del padre loro.

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