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§ 6. Inoltre anche per l’emancipazione i figli cessano di essere in potestà dei padri. (2) Ma mentre prima sull’emancipazione si procedeva in osservanza all’antica legge per mezzo di immaginaria vendita ed infrapposte manomissioni o per rescritto imperiale, ora la nostra provvidenza riformò in meglio con una costituzione anche questo istituto, così che, rigettata l’antica funzione, i genitori direttamente si presentano ai giudici e magistrati competenti, e in tal modo dimettono dalle loro mani i figli o le figlie, i nipoti o le nipoti, o cosi successivamente. E dopo ciò, per editto del pretore, sui beni del figlio o della figlia, del nipote o della nipote manomessi dall’ascendente, e l’ascendente stesso è investito di quegli stessi diritti che competono al patrono sui beni del liberto. Inoltre, se il figlio o la figlia o gli altri discendenti sono impuberi, lo stesso ascendente per manumessione diventa loro tutore.