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§ 2. Ma oggi, in base alle nostre costituzioni, quando un figlio di famiglia vien dato dal padre da cui è nato in adozione a una persona estranea, non si estinguono affatto i diritti del padre naturale, né alcuno ne viene trasferito al padre adottivo, né il figlio passa sotto la potestà di costui, benché gli sia da noi attribuito il diritto alla successione intestata. Se invece il padre (naturale) avesse dato in adozione il proprio figlio, non ad un estraneo, ma all’avo materno di esso figlio, ovvero se lo stesso padre, essendo emancipato, avesse dato in adozione il figlio per simil modo all’avo o al proavo paterno o materno, in questo caso, poiché concorrono nelle stesse persone i diritti di natura e di adozione, resta fermo il diritto del padre adottivo congiunto col vincolo naturale e rafforzato dal modo legittimo di adozione, in maniera che il figlio entra nella famiglia e nella potestà del padre adottivo.

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