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§ 7. Dunque, essendo stato stabilito dalla legge Elia Senzia un determinato modo di manomissione pei minori di venti anni, ne derivava che colui il quale aveva compiuto l’età di quattordici anni, pur potendo far testamento e istituire un erede e lasciar legati, non poteva, per essere minore dei venti anni, legare la libertà al servo. Non era consentito che, a colui al quale era concesso di disporre di tutti i suoi beni, non gli si permettesse di liberare un sol servo. Per la qual cosa noi gli permettiamo parimenti di disporre per ultima volontà dei suoi servi, come delle altre cose, in quel modo che vorrà, così che gli possa dare anche la libertà. Ma essendo la libertà inestimabile, e per questo in antico si vietava di darla al servo prima di aver raggiunto gli anni venti, così, noi scegliendo una via di mezzo, non concediamo al minore di venti anni di liberare il servo suo col testamento, se non ha compiuto il diciassettesimo anno di età e toccato il diciottesimo.

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