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16. Da un Senatoconsulto si provvede affinché delle obbligazioni contratte dai Governatori delle provincie, da quelli del loro seguito e dai loro liberti, prima che venissero in provincia, si tratti in giudizio il meno possibile, così che si dovranno intentare, dopo che ciascuno di loro sia uscito dalla provincia, quelle azioni che per tal ragione non si fossero ancora istituite. Se però nasca qualche obbligazione indipendente dalla volontà, come se uno avesse sofferto una ingiuria o un furto, gli si deve rendere subito giustizia, la lite deve essere contestata, la cosa tolta deve essere presentata e messa in deposito, o si deve promettere con cauzione che sarà depositata e presentata.

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