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1. Sorta da questi principi l’autorità dei Prefetti, tanto meritò di essere accresciuta che si resero inappellabili i loro pronunciati. Infatti, essendosi fatta questione se fosse lecito appellare dai Prefetti del Pretorio, ed essendo ciò per diritto ammesso, ed essendovi esempi di persone che avevano appellato, fu successivamente, con una sentenza, pubblicamente letta dal Principe, vietata la facoltà di appellare.