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4 Poi, affinché ciò non durasse più a lungo, per pubblica utilità, fu stabilito di istituire un collegio di dieci uomini per mezzo dei quali si acquisissero leggi dalle città greche e la città (di Roma) venisse regolata dalle leggi. E queste leggi scritte su tavole d’avorio, furono da essi decemviri esposte sui rostri, onde potessero essere conosciute più apertamente. Fu dato a costoro in quell’anno il supremo potere affinché, ove ne fosse stato il caso, emendassero le leggi e le interpretassero, e non vi fosse appello contro la loro decisione o contro quelle degli altri magistrati. E gli stessi decemviri si accorsero che qualche cosa mancava a queste prime leggi, tanto che nell’anno seguente aggiunsero a quelle altre due tavole; e per tal motivo furono dette leggi delle dodici tavole. E, secondo alcuni, chi consigliò i decemviri a promulgarle fosse un tal Ermodoro di Efeso, allora esule in Italia.