trit_Codex_Canonici_Iuris2363_64
Can. 1733 – § 1. E’ assai desiderabile che, ogniqualvolta qualcuno si ritenga onerato da un decreto, non vi sia contesa tra di lui e l’autore del decreto, ma tra di loro si provveda di comune accordo a ricercare un’equa soluzione, ricorrendo anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio, così che per via idonea si eviti o si componga la controversia.