trit_Codex_Canonici_Iuris2288_44

Can. 1680 – Nelle cause sull’impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell’opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile; nelle rimanenti cause si osservi il disposto del can. 1574.

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