trit_Codex_Canonici_Iuris2288_44
Can. 1680 – Nelle cause sull’impotenza o sul difetto di consenso per malattia mentale, il giudice si serva dell’opera di uno o più periti, a meno che dalle circostanze non appaia evidentemente inutile; nelle rimanenti cause si osservi il disposto del can. 1574.
Visitatori: 12
Tag: Codex_Canonici_Iuris2288
Potrebbero interessarti anche...