trit_Codex_Canonici_Iuris2279_52

Can. 1670 – Per tutto il resto che si riferisce al modo di procedere si osservino le disposizioni sul giudizio contenzioso ordinario. Il tribunale poi con suo decreto, corredato dei motivi, può derogare a quelle norme processuali che non siano stabilite per la validità, allo scopo di renderlo più spedito, salva la giustizia.

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