trit_Codex_Canonici_Iuris2188_33
§ 2. Questi, se il giudice li ammette, possono esaminare, nella misura in cui sia necessario, gli atti di causa, e prendere parte all’esecuzione della perizia; possono poi sempre presentare la loro relazione.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2188
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