trit_Codex_Canonici_Iuris2120_36
Can. 1525 – La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, ottiene gli stessi effetti della perenzione dell’istanza, e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti cui ha rinunciato.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris2120
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