trit_Codex_Canonici_Iuris1985_38
Can. 1422 – Il Vicario giudiziale, i Vicari giudiziali aggiunti e gli altri giudici sono nominati a tempo determinato, fermo restando il disposto del can. 1420, § 5, e non possono essere rimossi se non per causa legittima e grave.
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