trit_Codex_Canonici_Iuris1885_75
Can. 1305 – Il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dote siano immediatamente posti in luogo sicuro da approvarsi dall’Ordinario, allo scopo di custodire il denaro stesso o il ricavato dai beni mobili, ed al più presto siano cautamente ed utilmente investiti secondo il prudente giudizio dello stesso Ordinario, uditi gli interessati a il proprio consiglio per gli affari economici, a vantaggio della stessa fondazione facendo espressa e distinta menzione dell’onere.