trit_Codex_Canonici_Iuris1863_62
Can. 1290 – Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o per diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547.