trit_Codex_Canonici_Iuris1858_32
Can. 1285 – E’ permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell’amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1858
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