trit_Codex_Canonici_Iuris1851_50

Can. 1279 – § 1. L’amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi li regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell’Ordinario d’intervenire in caso di negligenza dell’amministratore.

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