trit_Codex_Canonici_Iuris1789_46

Can. 1234 – § 1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell’Eucarestia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare.

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