trit_Codex_Canonici_Iuris1783_37
Can. 1229 – E’ opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d’obbligo, invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1783
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