trit_Codex_Canonici_Iuris1775_52
§ 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesano, udito il consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritto su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime.