trit_Codex_Canonici_Iuris1704_34
Can. 1169 – § 1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1704
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