trit_Codex_Canonici_Iuris1656_50
Can. 1132 – L’obbligo di conservare il segreto di cui al can. 1131, n. 2, cessa per l’Ordinario del luogo se dall’osservanza del segreto incombe un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio: e ciò sia reso noto alle parti prima della celebrazione del matrimonio.
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