trit_Codex_Canonici_Iuris1584_39
Can. 1068 – In pericolo di morte, qualora non sia possibile avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l’affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da impedimento.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1584
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