trit_Codex_Canonici_Iuris1532_34
Can. 1026 – Chi viene ordinato deve godere della debita libertà; non è assolutamente lecito costringere alcuno, in qualunque modo, per qualsiasi causa a ricevere gli ordini, oppure distogliere un candidato canonicamente idoneo dal riceverli.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1532
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