trit_Codex_Canonici_Iuris1455_35
Can. 968 – § 1. In forza dell’ufficio, ciascuno per la sua circoscrizione, hanno facoltà di ricevere le confessioni l’Ordinario del luogo, il canonico penitenziere, come pure il parroco e chi ne fa le veci.
Visitatori: 20
Tag: Codex_Canonici_Iuris1455
Potrebbero interessarti anche...