trit_Codex_Canonici_Iuris1439_49
Can. 958 – § 1. Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l’intenzione, l’offerta data e l’avvenuta celebrazione.
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