trit_Codex_Canonici_Iuris1275_36
Can. 828 – Non è lecito pubblicare di nuovo le collezioni dei decreti o degli atti editi da una autorità ecclesiastica, senza aver richiesto precedentemente la licenza della medesima autorità e osservate le condizioni da essa imposte.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris1275
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