trit_Codex_Canonici_Iuris1220_49
Can. 787 – § 1. I missionari, con la testimonianza della vita e della parola, istituiscano un dialogo sincero con i non credenti in Cristo, perché, con procedimento adatto al loro ingegno e cultura, si aprano loro le vie per le quali possano essere efficacemente condotti a conoscere l’annuncio evangelico.