trit_Codex_Canonici_Iuris1081_54

§ 3. Su richiesta del Moderatore supremo con il consenso del suo consiglio, l’esclaustrazione può essere imposta, dalla Santa Sede per un membro di un istituto di diritto pontificio, oppure dal Vescovo diocesano per un membro di un istituto di diritto diocesano: ciò per cause gravi e salva sempre l’equità e la carità.

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