trit_Codex_Canonici_Iuris1073_46

§ 2. Il religioso può essere rimosso dall’ufficio conferito, sia a discrezione dell’autorità che glielo ha affidato, informatone il Superiore religioso, sia da parte del Superiore stesso, informatane l’autorità committente; nell’uno e nell’altro caso non si richiede il consenso dell’altra autorità.

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