trit_Codex_Canonici_Iuris833_34
Can. 522 – E’ opportuno che il parroco goda di stabilità, perciò venga nominato a tempo indeterminato; il Vescovo diocesano può nominarlo a tempo determinato solamente se ciò fu ammesso per decreto dalla Conferenza Episcopale.
Visitatori: 19
Tag: Codex_Canonici_Iuris833
Potrebbero interessarti anche...