trit_Codex_Canonici_Iuris761_33
Can. 485 – Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall’ufficio da parte del Vescovo diocesano, non però dall’Amministratore diocesano, se non con il consenso del collegio dei consultori.
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Tag: Codex_Canonici_Iuris761
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