trit_Codex_Canonici_Iuris696_35
Can. 427 – § 1. L’Amministratore diocesano è tenuto agli stessi obblighi e ha la potestà del Vescovo diocesano, escluso ciò che non gli compete o per la natura della cosa o per il diritto stesso.
Visitatori: 23
Tag: Codex_Canonici_Iuris696
Potrebbero interessarti anche...