trit_Codex_Canonici_Iuris654_40
§ 2. Il Vescovo adempia personalmente tale obbligo, se non ne è legittimamente impedito; in tal caso vi soddisfi tramite il coadiutore, se lo ha, o l’ausiliare, oppure tramite un sacerdote idoneo del suo presbiterio, che risieda nella sua diocesi.
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