Can. 231 – § 1. I laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all’obbligo di acquisire la adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019