TIT. 12. In quali modi si sciolga il diritto di potestà – Vediamo ora in quali modi coloro che sono sottoposti all’altrui potestà possano dalla stessa venir liberati. Quanto al modo con cui i servi vengono liberati dalla potestà dei padroni, possiamo ciò dedurre da quanto più sopra abbiamo esposto intorno alla manomissione dei servi. Coloro poi che sono in potestà di un ascendente, morto questi diventano persone di proprio diritto. Ma qui è necessaria una distinzione. Invero, morto il padre, certamente in ogni modo i figli e le figlie diventano persone di proprio diritto; alla morte dell’avo, invece, non sempre i nipoti e le nipoti acquistano potestà di sé stessi ; bensi l’ acquistano soltanto nel caso in cui dopo la morte dell’avo non siano per cadere in potestà del padre loro. Pertanto, se il padre sopravvive all’avo, sotto la cui potestà si trovava egli pure, in tal caso dopo la morte dell’avo vengono sottoposti al loro padre. Se però il padre fosse premorto o uscito di patria potestà per emancipazione, allora coloro che non possono cadere sotto la sua potestà, diventano di proprio diritto.