1. Appartengono a tutti non ai singoli alcune cose che sono nelle città, come i teatri, le vie e simili cose che sono comuni alla cittadinanza. Perciò neanche il servo pubblico della città si ritiene appartenere ai singoli per la loro parte ma a tutti. E un liberto della città non ha bisogno di chiedere l’autorizzazione stabilita nell’Editto per citare in giudizio alcuno dei cittadini.