trit_Codex_Canonici_Iuris48_93

Can. 41 – L’esecutore dell’atto amministrativo cui viene affidato il semplice compito dell’esecuzione, non può negare l’esecuzione di tale atto, a meno che non appaia manifestamente che l’atto medesimo è nullo o per altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte nello stesso atto amministrativo non furono adempiute; se tuttavia l’esecuzione dell’atto amministrativo sembri inopportuna a motivo delle circostanze di persona o di luogo, l’esecutore interrompa l’esecuzione; ma in questi casi ne informi immediatamente l’autorità che ha emesso l’atto.