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trit_Codex_Canonici_Iuris47_48

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

Can. 40 – L’esecutore di un atto amministrativo espleta invalidamente il suo incarico, prima di aver ricevuto la lettera e di averne controllato e l’integrità, a meno che non ne sia stata a lui trasmessa previamente la notizia per autorità di colui che ha emesso l’atto.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris47
trit_Codex_Canonici_Iuris46_25
trit_Codex_Canonici_Iuris48_93
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