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trit_Codex_Canonici_Iuris274_48

20 Marzo 2019 di Felice Massaro

§ 2. se l’eletto non ha accettato, perde ogni diritto proveniente dall’elezione e né questo rivive per una accettazione susseguente, ma può essere di nuovo eletto; il collegio o il gruppo, precisamente entro un mese dall’aver conosciuto la non accettazione, deve procedere a una nuova elezione.

Categorie Traductor_It_Felice_Massaro Tag Codex_Canonici_Iuris274
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