trit_Codex_Canonici_Iuris207_30
Can. 137 – § 1. La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
Can. 137 – § 1. La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia disposto espressamente altro dal diritto.
di Felice Massaro · Published 20 Marzo 2019