trit_Codex_Canonici_Iuris208_41 20 Marzo 2019 di Felice Massaro § 2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica può essere suddelegata sia per un atto sia per un insieme di casi, a meno che non sia stata scelta l’abilità specifica della persona o non sia stata espressamente proibita la suddelega.