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2. Colui al quale è demandata la giurisdizione dal Preside, non può estenderla arbitrariamente. Se tutori o curatori vogliono vendere fondi, il Pretore o il Preside lo permetta dopo aver presa cognizione della cosa; che se avrà demandata la giurisdizione, non potrà mai rimettere tale affare con la delegazione.

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1.21.2 Mandata iurisdictione a praeside consilium non potest exercere is, cui mandatur. Si tutores vel curatores velint praedia vendere, causa cognita id praetor vel praeses permittat: quod si mandaverit iurisdictionem, nequaquam poterit mandata iurisdictione eam quaestionem transferre.