§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, altre che dai Superiori, anche dagli officiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.
§ 2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur.
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