trit_Codex_Canonici_Iuris443_25
§ 2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l’incarico loro affidato dal proprio Ordinario.
§ 2. I chierici, se non sono scusati da un impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l’incarico loro affidato dal proprio Ordinario.
§ 2. Clerici, nisi legitimo impedimento excusentur, munus, quod ipsis a suo Ordinario commissum fuerit, suscipere ac fideliter adimplere tenentur.