trit_Codex_Canonici_Iuris325_34
Can. 203 – § 1. Il giorno a quo non si computa nel termine, a meno che l’inizio di questo non coincida con l’inizio del giorno o non sia disposto espressamente altro dal diritto
Can. 203 – § 1. Il giorno a quo non si computa nel termine, a meno che l’inizio di questo non coincida con l’inizio del giorno o non sia disposto espressamente altro dal diritto
Can. 203 — § 1. Dies a quo non computatur in termino, nisi huius initium coincidat cum inito diei aut aliud expresse in iure caveatur.