trit_Codex_Canonici_Iuris322_31
§ 2. Per tempo utile s’intende quello che compete in modo tale a chi esercita o persegue il suo diritto, che non decorra per chi ignora o non può effettivamente agire.
§ 2. Per tempo utile s’intende quello che compete in modo tale a chi esercita o persegue il suo diritto, che non decorra per chi ignora o non può effettivamente agire.
§ 2. Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut per sequenti competit, ut ignoranti aut agere non valenti noncurrat.