trit_Codex_Canonici_Iuris315_23
Can. 196 – § 1. La privazione dell’ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto.
Can. 196 – § 1. La privazione dell’ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere effettuata solamente a norma del diritto.
Can. 196 — § 1. Privatio ab officio, in poenam scilicet delicti, ad normam iuris tantummodo fieri potest.