trit_Codex_Canonici_Iuris310_31
§ 3. Dall’ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell’autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.
§ 3. Dall’ufficio che, secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell’autorità competente, uno può per giusta causa essere rimosso, a giudizio della medesima autorità.
§ 3. Ab officio quod, secundum iuris praescripta, alicui confertur ad prudentem discretionem auctoritatis competentis, potest quis iusta ex causa, de iudicio eiusdem auctoritatis, amoveri.